L'indennizzo dei danni da fauna, per le attività agricole e zootecniche, è uno strumento di conservazione fondamentale che permette di mitigare i potenziali conflitti che possono sorgere tra la fauna e le comunità locali che risiedono nel Parco. In particolare quando si parla di grandi carnivori, come nel caso dell'orso bruno marsicano o del lupo appenninico, la sensibilità e la tolleranza da parte delle popolazioni locali sono elementi assolutamente necessari per una conservazione di successo.
Il Parco Nazionale d'Abruzzo in materia di indennizzi è stato un vero pioniere: questi iniziarono già nel 1969, tramite un accordo con il WWF grazie al quale la famosa associazione si fece carico dei pagamenti. Solo due anni dopo, nel 1971, l'allora Consiglio di Amministrazione del Parco decise di "rendere operante una precedente deliberazione risalente al dicembre 1970 e di assumere a carico del Parco l'indennizzo di tutti i danni causati dalla fauna protetta alle colture agricole e al patrimonio zootecnico" (estratto dal Notiziario del parco, raccolta completa 1969-1978). Ad oggi, lo strumento degli indennizzi, con le azioni di prevenzione dei danni, le attività di sensibilizzazione, informazione e di educazione ambientale, è una parte integrante e importantissima della politica di gestione della conservazione dell'Ente.
Conservare la Natura, in un contesto naturale come quello dell'Appennino centrale italiano, significa costruire passo dopo passo la convivenza tra le comunità locali e la fauna, insieme a tutti i processi ecologici che regolano gli ecosistemi naturali di cui il Parco è posto a tutela. Una convivenza costruita sulla base di consapevolezza, tolleranza e conoscenza, che può essere raggiunta solamente attraverso la piena comprensione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, della vera dimensione sociale e culturale della conservazione.
Procedure e Casistiche per l'indennizzo
Le casistiche in cui il Parco indennizza i danni da fauna variano a seconda del luogo in cui avviene il danno.
All'interno del territorio del Parco:
Vengono indennizzati i danni procurati da qualsiasi specie selvatica al patrimonio zootecnico e agricolo, nonché alle strutture strettamente annesse a tali attività agro-silvo-pastorali. La denuncia del danno deve essere trasmessa all'Ente Parco per via telefonica, chiamando il Servizio di Sorveglianza al 0863/9113241. L'Ente il più rapidamente possibile dispone un sopralluogo di accertamento. Nel corso dell'accertamento, il cittadino può avvalersi anche di una controparte tecnica (un veterinario o un agronomo) da esso scelta. Una volta accertato il danno tramite esito favorevole dell'accertamento e dopo una valutazione dello stesso, l'Ente procede alla liquidazione dell'indennizzo entro 90 giorni entro il ricevimento della denuncia da parte del danneggiato.
All'interno del Parco poi vengono indennizzati tutti i danni provocati dall'orso bruno marsicano ad animali, colture o cose, anche non strettamente connesse all'attività agricola o di allevamento, purché accertati con le procedure prima descritte.
L'indennizzo dei danni da fauna, le procedure di accertamento e le eventuali esclusioni da tale strumento sono normati dal "Regolamento per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise", adottato con deliberazione n. 13 del 30 aprile 2011 e modificato con delibera n. 33 del 21/ 12/2011, qui di seguito consultabile in formato pdf.
Regolamento indennizzi danni fauna
All'interno della Zona di Protezione Esterna o dell'Area Contigua del Parco:
Vengono indennizzati i danni, procurati dall'orso bruno marsicano, dal lupo appenninico e dai rapaci notturni e diurni, al patrimonio zootecnico e agricolo, nonché alle strutture strettamente annesse a tali attività agro-pastorali. L'iter e le modalità attraverso cui fare domanda per l'ottenimento dell'indennizzo sono le medesime rispetto a quanto avviene all'interno del Parco. Si rimanda perciò alla lettura del regolamento sopra riportato.
All'interno dei Comuni Abruzzesi identificati dalla convenzione tra PNALM e Regione Abruzzo:
La Regione Abruzzo ha stipulato con Il Parco una nuova convenzione in merito all'indennizzo dei danni da orso bruno marsicano al patrimonio zootecnico e agricolo, nonché alle strutture strettamente annesse a tali attività agro-pastorali nei seguenti comuni:
Anversa degli Abruzzi; Bugnara; Balsorano; Castel di Sangro; Civita d'Antino; Cocullo; Gioia dei Marsi; Introdacqua; Lecce nei Marsi; Luco dei Marsi; Ortona dei Marsi; Ortucchio; Pettorano sul Gizio; San Vincenzo Valle Roveto; Trasacco; Villalago.
In nuovo accordo nasce con l'obiettivo di:
- offrire maggior tempestività nella risposta alle domande di accertamento ed eventuale indennizzo del danno, nonché di richiesta di misure di prevenzione e per,
- uniformare le procedure regionali in materia, nei territori fuori Parco e fuori Zona di Protezione Esterna ma di rispettiva pertinenza.
Il personale del Parco, dunque, si impegna ad accertare ed indennizzare, esclusivamente i danni da orso bruno marsicano, anche al di fuori di Parco e relative Aree Contigue (o ZPE). Le operazioni verranno, come da legge regionale, finanziate della Regione Abruzzo, ma gestite nei termini e nelle modalità già previste dal sopracitato regolamento del Parco sugli indennizzi.
Sono esclusi da tale convenzione tutti coloro che sono in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) per i quali si continuerà ad applicare la normativa regionale vigente e tutti quei danni avvenuti in territorio ricadente nei confini di altre aree protette.