Il testo riporta il contenuto degli artt. Dal 7 al 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco in corso di approvazione Il territorio del Parco è articolato nelle seguenti Zone, così come rappresentate nella Tavola 21:
- Zone A - Riserve integrali
- Zone B - Riserve generali orientate
- Zone C - Aree di protezione
- Zone D - Aree di promozione economica e sociale.
Divieti Generali
Salve le eventuali deroghe previste nel Regolamento del Parco, sono vietate, ai sensi dell'art. 11, comma 3, L. 394/1991, tutte le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali e del paesaggio, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai loro habitat, e nello specifico sono vietati:
- la cattura, l’uccisione, il maltrattamento, il disturbo delle specie animali;
- la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;
- l’introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare gli equilibri naturali;
- l'apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché la raccolta di minerali e fossili, escluse le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente;
- la modificazione del regime delle acque;
- lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, fatta eccezione per la segnaletica indicativa;
- l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- l’uso di fuochi all’aperto tranne nei casi previsti dalle presenti norme e dal Regolamento
- il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
Zona A: Riserva Integrale
Le Riserve integrali rappresentano i sistemi e le componenti di più rilevante pregio biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico del Parco e sono destinate esclusivamente alla conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità.
In tali Zone, in particolare, è vietata:
- qualsiasi trasformazione o manomissione della morfologia del territorio, compresa la realizzazione di nuovi sentieri;
- qualsiasi manomissione o prelievo di specie vegetali;
- qualsiasi realizzazione di costruzioni, impianti tecnologici, manufatti;
- qualsiasi utilizzazione delle risorse a scopo economico, comprese le attività agrosilvopastorali.
Sono fatti salvi, compatibilmente con le prescrizioni della Pianificazione paesaggistica di riferimento e nei modi disciplinati dal Regolamento:
- le attività condotte direttamente o indirettamente dall'Ente Parco;
- gli interventi di manutenzione strettamente necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie, promossi od autorizzati dall'Ente Parco;
- la manutenzione della sentieristica individuata dal Parco;
- l’accesso dei visitatori, solo lungo i sentieri individuati dal presente Piano, secondo le modalità consentite dal Regolamento del Parco o da disposizioni emanate in base ad esso.
Al fine di perseguire obiettivi di conservazione degli habitat di alta quota, l’Ente Parco può, tramite apposite convenzioni e nei limiti degli obiettivi stessi, consentire il pascolo ovi-caprino.
Relativamente ai tratti di SS83 che ricadono o comunque attraversano zone di riserva integrale, l’asse stradale e le sue fasce di rispetto, per quel che riguarda le opere e gli interventi necessari alla manutenzione, alla viabilità e alla sicurezza, sono escluse dal regime della riserva integrale, ferma restando la necessità del Nulla Osta dell’Ente Parco.
Zona B: Riserva Generale Orientata
Le riserve generali orientate sono destinate alla protezione dei processi naturali e degli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici, nonché alla protezione di valori scenici e panoramici anche attraverso la continuazione e il recupero di attività produttive tradizionali.
In tali zone sono consentiti, compatibilmente con le prescrizioni della Pianificazione paesaggistica di riferimento, esclusivamente:
- gli interventi, condotti, promossi o autorizzati dall'Ente Parco, di ricostituzione degli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici, di ripristino e restauro paesaggistico, di eventuale eliminazione di elementi di disturbo degli assetti paesaggistici e ambientali
- interventi di manutenzione e riqualificazione territoriale condotti direttamente dall’Ente Parco o da altri soggetti, previa intesa con l'Ente Parco;
- la manutenzione della rete sentieristica o la realizzazione a cura dell'Ente Parco di nuovi sentieri, purché la pista o il tracciato degli stessi sia già esistente e chiaramente identificabile;
- gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, per i quali sono ammessi gli adeguamenti funzionali strettamente necessari a dotare gli edifici dei requisiti minimi richiesti dalle norme di settore, senza prevedere aumenti di cubatura che restano in ogni caso vietati;
- le utilizzazioni economiche tradizionali e la realizzazione di piccoli manufatti a servizio delle stesse (recinzioni, stazzi, abbeveratoi) in conformità ai modelli tipologici approvati dall’Ente Parco;
- la raccolta di piante divelte, della legna secca caduta a terra, dei prodotti del bosco e del sottobosco, nei limiti previsti dal Regolamento e dalle normative di settore;
- la manutenzione delle strade di servizio esistenti in quanto funzionali alle attività economiche tradizionali consentite;
- l’accesso dei visitatori, lungo i sentieri individuati nel Piano, nei limiti e nei modi consentiti dal Regolamento del Parco o da disposizioni emanate in base ad esso;
- le altre forme di utilizzazione a fini ricreativi del territorio, nei limiti e nei modi previsti dal presente Piano e dal Regolamento;
- lo svolgimento di manifestazioni e feste popolari nei limiti e nei modi previsti nel Regolamento.
Gli interventi selvi-colturali sono consentiti se finalizzati prioritariamente:
- al consolidamento strutturale di soprassuoli misti di specie arboree autoctone;
- alla rinaturalizzazione di rimboschimenti effettuati con specie alloctone o non adatte all'ambiente;
- al potenziamento della funzione protettiva e ricreativa dei boschi;
- alla conversione in alto fusto dei boschi cedui.
L’esercizio del pascolo è assentito da parte dell'Ente Parco secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco e comunque nei limiti di carico individuati per ciascun comparto pascolivo.
Zona C: Area di Protezione
Le aree di protezione sono destinate alla salvaguardia del paesaggio come modellato dalle attività produttive tradizionali; in esse è consentita la continuazione secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, delle attività agrosilvopastorali, nonché di pesca e raccolta dei prodotti naturali ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità.
Oltre alle utilizzazioni del territorio e alle destinazioni d'uso consentite per le Riserve generali orientate, di cui al comma 2 del precedente articolo 8, nelle aree di protezione sono consentiti, compatibilmente con le prescrizioni della Pianificazione paesaggistica di riferimento:
- gl’interventi volti all’eliminazione dei detrattori del paesaggio e al ripristino ambientale;
- gli interventi volti alla riqualificazione degli insediamenti a carattere zootecnico, sia sul piano igienico- funzionale che su quello della tipologia, da riconvertire secondo gli indirizzi contenuti nel presente Piano e coerentemente con i caratteri propri del contesto tradizionale;
- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti, con possibilità di prevedere gli adeguamenti funzionali strettamente necessari a dotare gli edifici dei requisiti minimi richiesti dalle norme di settore;
- gli interventi volti alla realizzazione di strutture e allestimenti strettamente necessari all'esercizio delle attività ammesse, come ad esempio concimaie, recinzioni, fienili e mangiatoie;
- le attività agricole, condotte secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica;
- l'installazione di insegne o cartelli indicatori di attività produttive di tipo agricolo, nelle immediate vicinanze o sull’edificio ove queste si svolgono, previo assenso dell'Ente Parco;
- l'esercizio della pesca, nei limiti previsti dal Regolamento;
- l’accesso libero dei visitatori, anche al di fuori della sentieristica ufficiale.
Gli interventi selvicolturali sono condotti secondo le indicazioni e specifiche di cui al precedente art. 9, comma 3.
Zona D: Area di promozione economica e sociale
Le aree di promozione economica e sociale corrispondono ai centri abitati e ospitano le attività economiche compatibili. In esse viene perseguita la riqualificazione del sistema infrastrutturale ed insediativo residenziale e turistico, con particolare riguardo al recupero e rispetto dei connotati architettonici peculiari del territorio. In esse sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, approvati a seguito di intesa con l'Ente Parco, nel rispetto delle previsioni del Piano e del Regolamento del Parco nonché della normativa paesaggistica, urbanistica, edilizia e di settore.
Le aree di promozione economica e sociale sono suddivise nelle sottozone D1, D2, D3. Esse individuano, rispettivamente:
- la sottozona D1: il tessuto edilizio attuale, comprese le aree di recente edificazione, di completamento o di espansione del tessuto urbano, compresi gli insediamenti di carattere artigianale e produttivo in genere;
- la sottozona D2: le aree destinate a insediamenti produttivi di carattere agricolo o zootecnico;
- la sottozona D3: le aree riservate a interventi di riqualificazione ambientale, risanamento o bonifica di siti degradati, al completamento di attrezzature e impianti per l'esercizio dello sport, aree attrezzate, impianti e/o attrezzature per servizi di livello urbano.
Sottozona D1
Nella sottozona D1 gli interventi dovranno perseguire la riqualificazione degli edifici dei centri storici, la riconnessione con gli assetti insediativi delle aree già edificate e una riorganizzazione unitaria del costruito che permetta di restituire i connotati, architettonici, volumetrici e compositivi essenziali del contesto tradizionale.
Nella sottozona sono consentiti interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificato esistente, di nuova edificazione, limitatamente al perseguimento dell'obiettivo descritto al comma precedente, di recupero urbanistico ed edilizio, restauro e risanamento conservativo, consolidamento statico e sismico con modalità e metodologie compatibili con gli indirizzi contenuti nelle presenti norme per quanto concerne i caratteri tipologici, morfologici, tecnologici e dei materiali impiegati.
Nella localizzazione di aree artigianali, industriali o commerciali, devono essere previsti ingombri ed altezze tali da minimizzare l'impatto visivo dei manufatti, ed in ogni caso adeguate modalità di miglioramento e mascheramento degli edifici.
Sottozona D2
La sottozona D2 è riservata alla localizzazione delle strutture, degli edifici e degli impianti necessari all'esercizio delle attività agricole e zootecniche.
Nella sottozona gli interventi dovranno perseguire, prioritariamente, il recupero urbanistico e la riqualificazione architettonica e ambientale dei manufatti esistenti, nonché la riconnessione con gli assetti insediativi delle aree già edificate sotto il profilo morfologico, infrastrutturale e paesistico.
Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero edilizio e urbanistico, risanamento conservativo, consolidamento statico e sismico, nonché nuova edificazione finalizzata all'esercizio delle attività agricole e zootecniche, nei limiti delle normative regionali relative alla edificazione in ambito agricolo.
Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della conformazione orografica e delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi, anche in funzione del recupero paesaggistico di eventuali situazioni di degrado; inoltre, devono essere eseguiti impiegando modalità e metodologie realizzative compatibili con gli indirizzi contenuti nelle presenti norme di attuazione per quanto concerne i caratteri tipologici, morfologici, tecnologici e dei materiali impiegati.
Sottozona D3
La sottozona D3 è riservata alla realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale, risanamento o bonifica di siti degradati, al completamento di attrezzature ed impianti per l'esercizio dello sport, allo svolgimento di attività ricreative e alla fruizione turistica, aree attrezzate, impianti e/o attrezzature per servizi di livello urbano. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti esistenti, ristrutturazione edilizia, recupero edilizio e urbanistico, risanamento conservativo, consolidamento statico e sismico, realizzazione di nuovi impianti ed attrezzature e nuova edificazione solo se strettamente funzionale all'esercizio delle attrezzature ed impianti consentiti.
Gli interventi sono consentiti nel rispetto della conformazione orografica dei luoghi e a condizione che vengano previste idonee opere di inserimento paesaggistico e mitigazione dell'impatto visivo, nonché modalità e metodologie esecutive compatibili con gli indirizzi contenuti nelle presenti norme di attuazione per quanto concerne i caratteri tipologici, morfologici, tecnologici e dei materiali impiegati.