Area contigua
L'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n 394, prevede l'istituzione da parte delle Regioni delle aree contigue alle aree naturali protette.
I confini dell'area contigua vengono determinati d'intesa con l'Ente gestore dell'area protetta, mentre piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, vengono stabilite d'intesa tra Regioni, organismi di gestione delle aree protette e enti locali interessati.
All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.
L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, puo' disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalita' ed i tempi della caccia.
L'area contigua del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise è stata istituita solo nel Versante molisano con delibera della Giunta Regionale del Molise n 802 del 29.7.2008, a seguito d'intesa con l'Ente.
La proposta complessiva sui confini dell' area contigua (vedi cartografia), che ricalca sostanzialmente l'attuale zona di protezione esterna (ZPE) con alcuni ampliamenti condivisi con i comuni interessati, è stata elaborata dall'Ente, approvata dal Consiglio direttivo e condivisa con la Regione Abruzzo nell'intesa sottoscritta il 1 dicembre 2016
Visualizza CartografiaLago di Scanno verso la Terratta
(foto di: Archivio PNALM)
Area contigua
(foto di: PN Abruzzo)